Art. 239 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo VII
Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)).
Testo vigente dal 1 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva