Art. 239 c.d.s.Norme transitorie relative al titolo VII

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Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice e devono essere completati nei sei mesi successivi.

Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art239 · fonte su Normattiva