Art. 239 c.d.s. — Norme transitorie relative al titolo VII
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Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice e devono essere completati nei sei mesi successivi.
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