Art. 47 c.d.s. — Classificazione dei veicoli
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I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
- a)veicoli a braccia;
- b)veicoli a trazione animale;
- c)velocipedi;
- d)slitte;
- e)ciclomotori;
- f)motoveicoli;
- g)autoveicoli;
- h)filoveicoli;
- i)rimorchi;
- l)macchine agricole;
- m)macchine operatrici;
- n)veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
- a)- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c)- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d)- categoria 0: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria 01: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria 04: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 13 febbraio 1993 · versione 0 su Normattiva