Art. 47 c.d.s.Classificazione dei veicoli

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I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

  • a)veicoli a braccia;
  • b)veicoli a trazione animale;
  • c)velocipedi;
  • d)slitte;
  • e)ciclomotori;
  • f)motoveicoli;
  • g)autoveicoli;
  • h)filoveicoli;
  • i)rimorchi;
  • l)macchine agricole;
  • m)macchine operatrici;
  • n)veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
  • a)- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
  • b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
  • c)- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
  • d)- categoria ((O)): rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria ((O))1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t; - categoria ((O))2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria ((O))3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria ((O))4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Testo vigente dal 13 febbraio 1993 al 30 giugno 1993 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art47 · fonte su Normattiva