Art. 47 c.d.s. — Classificazione dei veicoli
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I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
- a)veicoli a braccia;
- b)veicoli a trazione animale;
- c)velocipedi;
- d)slitte;
- e)ciclomotori;
- f)motoveicoli;
- g)autoveicoli;
- h)filoveicoli;
- i)rimorchi;
- l)macchine agricole;
- m)macchine operatrici;
- n)veicoli con caratteristiche atipiche. I veicoli a motore e i loro rimorchi sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
- a)- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; - categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c)- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d)- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O 1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t; - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993 · versione 5 su Normattiva