Art. 68 c.d.s. — Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
- a)per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- b)per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
- c)per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Testo vigente dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva