Art. 68 c.d.s.Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

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I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':

  • a)per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
  • b)per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
  • c)per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 38.100 a L. 152.420)). 19 29 43 Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma ((da L. 63.510 a lire 254.030)). 19 29 43 Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 635.090 a L. 2.540.350)). 19 29 43 4
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo vigente dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003 · versione 63 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024oggiper un annoin vigore
  2. 10 novembre 202114 dicembre 2024per 3 anni
  3. 15 gennaio 202110 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 201915 gennaio 2021per 2 anni
  5. 14 gennaio 201713 gennaio 2019per un anno
  6. 15 gennaio 201514 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 201315 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 201115 gennaio 2013per 2 anni
  9. 14 gennaio 200915 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 200714 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 200514 gennaio 2007per 2 anni
  12. 30 giugno 200314 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 200330 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 gennaio 200114 gennaio 2003per 2 anni
  15. 12 gennaio 199914 gennaio 2001per 2 anni
  16. 12 gennaio 199712 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 199512 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 199324 gennaio 1995per un anno
  19. 30 giugno 19931 ottobre 1993per 3 mesi
  20. 18 maggio 199230 giugno 1993per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art68 · fonte su Normattiva