Art. 92 c.d.s. — Estratto dei documenti di circolazione o di guida
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Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1. 8 Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila)). Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 03/03/1994, n. 51, ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole "quindici giorni" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "trenta giorni".
Testo vigente dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997 · versione 17 su Normattiva