Art. 92 c.d.s. — Estratto dei documenti di circolazione o di guida
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Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, ((entro trenta giorni)) dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, da due a dodici mesi; in caso di recidiva si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione stessa. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal giudice congiuntamente alla pena. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
4Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Testo vigente dal 1 ottobre 1993 al 25 gennaio 1994 · versione 7 su Normattiva