Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed esclusione con norma regolamentare del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza - Censure riferite ad un atto privo di forza di legge - Omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui tali norme escludono il rimborso delle spese per l'assistenza legale. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad avere come oggetto anche un atto di natura regolamentare, sul quale si incentrano essenzialmente le censure del rimettente, omette la motivazione sulla rilevanza della questione ed omette anche di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, non considerando che l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non esclude la possibilità di fare valere i propri diritti, secondo i principi della responsabilità civile, nei confronti dell'autore del fatto dannoso. Per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 v., soprattutto, la sentenza n. 180 del 2009. Sull'omessa ricerca di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., nella medesima materia, le ordinanze n. 191 del 2009 e le ordinanze n. 441, n. 440 e n. 205 del 2008. In argomento v. anche l'ordinanza n. 192 del 2010.
Riguarda ancheart. 150 Codice delle assicurazioni private.art. 9 d.P.R. 254/2006
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Carente motivazione in ordine ad uno degli evocati parametri - Censura riferita a norma regolamentare - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Quanto al denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., non vi è motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell'esercizio della funzione legislativa delegata di «riassetto» della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti. Infine, con riguardo alla norma regolamentare, cui fa rinvio l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, che esclude il rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, la relativa censura, oltre a non essere sufficientemente motivata, si appunta su una norma sottratta al sindacato di costituzionalità. Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Sull'inammissibilità della censura riferita alla norma regolamentare cui rinvia l'art. 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.
sentenza 85/2010massima n. 34412 Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, nonché asserito eccesso di delega - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Censura riferita a norma non precisamente individuata - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. la citata ordinanza n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. la citata ordinanza n. 440/2008. Nel senso che l'impugnato art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, v. la citata sentenza n. 180/2009.
Riguarda ancheart. 150 Codice delle assicurazioni private.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Previsione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione nonché determinazione regolamentare di specifici criteri e limiti alla risarcibilità del danno e al rimborso delle spese accessorie - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, incidenza sul diritto di difesa ed eccesso di delega - Omessa specifica motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa descrizione della fattispecie - Mancata specifica individuazione della disposizione indubbiata - Omessa sperimentazione della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, avendo il rimettente omesso di motivare specificamente sulla rilevanza, di descrivere la fattispecie e di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata normativa. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., conseguente alla prevista esclusione, con regolamento, del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità e, sebbene dal contesto dell'atto di promovimento si desuma la riferibilità della censura all'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si è, comunque, al cospetto di una norma sottratta al sindacato di costituzionalità e difetta qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo . Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni per omessa specifica motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 154/2010, n. 85/2010, n. 201/2009, n. 191/2009 e n. 441/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per incerta individuazione delle norme censurate, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 85/2003. Sull'inammissibilità della censura riferibile all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, v. le citate ordinanze n. 154/2010 e n. 440/2008. Per un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 180/2009 e ordinanza n. 441/2008.
Riguarda ancheart. 150 Codice delle assicurazioni private.art. 9 d.P.R. 254/2006
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti della lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità della norma impugnata (la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, l'oggetto non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma quale condizione dell'azione da essa regolata).
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Facoltà e non obbligo del danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, con conseguente ammissibilità della tradizionale azione di responsabilità civile - Non fondatezza della questione.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è, dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati. Sulla mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie dell'azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazioni, v., citata, ordinanza n. 441/2008. Sulla interpretazione della norma delegata nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della norma delegante v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 170 e n. 340/2007.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Ritenuta preclusione della partecipazione alla lite del responsabile civile - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa nonché eccesso di delega - Omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; insufficiente motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione, preclude la partecipazione alla lite del responsabile civile. Il rimettente non ha, infatti, esperito il doveroso tentativo di dare alla norma un'interpretazione costituzionalmente orientata e non ha sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione. Sulla necessità di esperire il tentativo di un'interpretazione costituzionalmente orientata v., citata, ordinanza n. 441/2008. Sulla insufficiente motivazione sulla rilevanza v., citate, ordinanze n. 96, 91, 79 e 15/2009. Sulla insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, ordinanze n. 35/2009 e n. 313/2008.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione ed insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione e descritto sufficientemente la fattispecie. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007 e n. 179/2006. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ordinanze n. 248, n. 217 e n. 24/2008; n. 353 e n. 333/2007.
Riguarda ancheart. 150 Codice delle assicurazioni private.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice e non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi, nonché dedotta irragionevole disparità di trattamento tra danneggiati e lesione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, non avendo il rimettente fornito una motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007 e n. 179/2006. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi carattere interpretativo, vedi, citate, ordinanze n. 422 e n. 208/2008; n. 98 e n. 86/2006.
Riguarda ancheart. 141 Codice delle assicurazioni private.art. 150 Codice delle assicurazioni private.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - Dedotta esclusione della possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui - prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo - escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile. I giudici rimettenti, infatti, non hanno esperito il doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Riguarda ancheart. 141 Codice delle assicurazioni private.art. 143 Codice delle assicurazioni private.art. 144 Codice delle assicurazioni private.art. 148 Codice delle assicurazioni private.art. 150 Codice delle assicurazioni private.art. 9 d.P.R. 254/2006
Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice - Dedotta esclusione della possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua compagnia assicuratrice - Lamentato eccesso di delega e prospettata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione e omessa descrizione della fattispecie - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Cost., nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni nella circolazione stradale. Infatti entrambi i rimettenti omettono, da un lato, qualsiasi motivazione sulla rilevanza delle questioni, dall'altro, la descrizione delle fattispecie. Inoltre, i medesimi giudici non hanno adempiuto all'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis , ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007; n. 179/2006. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 248, 217, 24/2008 e n. 353/2007. - Sulla mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata nella fattispecie in questione, v., citata, ordinanza n. 205/2008.
Riguarda ancheart. 150 Codice delle assicurazioni private.