Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'((IVASS)) per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva