Art. 194 — Imprese di assicurazione di Stati terzi
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Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva