Art. 285 — Fondo di garanzia per le vittime della strada
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Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' amministrato, sotto la vigilanza del ((Ministero dello sviluppo economico)), dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. Il ((Ministro dello sviluppo economico)) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. Il regolamento di cui al comma 2 determina ((le modalita' di fissazione annuale della misura del contributo)), nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 16 giugno 2023 · versione 35 su Normattiva