Art. 3 — Finalita' della vigilanza
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La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilita', all'efficienza, alla competitivita' ed al buon funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva