Art. 323Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato

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All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art323 · fonte su Normattiva