Art. 323 — Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 2010 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
All'attuario incaricato dalla societa' di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e ((4)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. ((All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresi', le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.)) All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.
Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 30 giugno 2015 · versione 18 su Normattiva