Art. 42-bis — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). (( Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva