Art. 42-bisAttivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

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Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art42bis · fonte su Normattiva