Art. 43Riserve tecniche relative all'attivita' esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art43 · fonte su Normattiva