Art. 61 — Attivita' in regime di prestazione di servizi
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E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva