Art. 61Attivita' in regime di prestazione di servizi

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E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. (( Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4. ))

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art61 · fonte su Normattiva