Art. 66 — Retrocessione dei rischi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. Leggi il testo vigente →
L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva