Art. 82 — Gruppo assicurativo
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Testo vigente dal 30 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 2005
Collegamenti
Art. 279 — Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo
… amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione…
Art. 210-bis — Altre disposizioni applicabili
… una impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. …
Art. 277 — Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo di cui all'articolo 210-…
Art. 278 — Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle societa' di cui all'articolo 210-ter, comma…
Art. 207-sexies — Autorita' di vigilanza sul gruppo
… all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, e' designata autorita' di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS e' responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo. Fatto salvo quanto…
Art. 210 — Vigilanza sul gruppo
La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art82 · fonte su Normattiva