Art. 66 — Retrocessione dei rischi
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L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche ((e della costituzione del margine di solvibilita')) per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva