Art. 67 — Attivita' in regime di stabilimento
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L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di un Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
Testo vigente dal 30 giugno 2015 al 17 luglio 2015 · versione 35 su Normattiva