Art. 67 — Attivita' in regime di stabilimento
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L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva