Art. 7 — Reclami
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Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva