Art. 82 — Gruppo assicurativo
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A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
- a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
- b)dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.
- b-bis)dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)).
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015 · versione 31 su Normattiva