Art. 82Gruppo assicurativo

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A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:

  • a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
  • b)dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art82 · fonte su Normattiva