Art. 82 — Gruppo assicurativo
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A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
- a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
- b)dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva