Art. 83 — Impresa capogruppo
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Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva