Art. 83 — Impresa capogruppo
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Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa ((o l'impresa di partecipazione finanziaria mista)) con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa ((o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista)) con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015 · versione 31 su Normattiva