Art. 87Disposizioni di carattere generale o particolare

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L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno. Le procedure di gestione del rischio includono:

  • a)un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
  • b)procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP. Gli amministratori delle societa' controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art87 · fonte su Normattiva