Art. 88Disposizioni applicabili

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Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione ((...)). Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.

Testo vigente dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art88 · fonte su Normattiva