capo VI — Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
- Art. 267 — Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
- Art. 268 — Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
- Art. 269 — Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
- Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
- Art. 271 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
- Art. 272 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
- Art. 273 — Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
- Art. 274 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
- Art. 274-bis — Definizioni
- Art. 274-ter — Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-quater — Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-quinquies — Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse
- Art. 274-sexies — Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-septies — Prestazioni protette ammissibili
- Art. 274-octies — Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa
- Art. 274-novies — Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-decies — Informazioni da fornire al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-undecies — Poteri dell'IVASS
- Art. 274-duodecies — Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita
- Art. 274-terdecies — Interventi finanziati su base volontaria
- Art. 274-quaterdecies — Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita