Art. 123

[1]Comunicazione all'esattore della cartella dei pagamenti

[2]Il ricevitore provinciale, almeno nove giorni prima della scadenza di ciascuna rata, comunica con lettera raccomandata agli esattori, distintamente per ogni ruolo, l'ammontare delle somme da versare ai sensi del primo comma dell'art. 61, numeri 1) e 2). La mancanza o l'inesattezza di tale comunicazione non dispensa gli esattori dall'obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite e dal pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardo. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art123 · fonte su Normattiva