Art. 24 (Allegato n. 25 Contributi)
mobile marittimo 1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice, e' dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18. 2. L'uso della frequenza di soccorso non e' soggetta a contributo. 3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorita', sia costituito da piu' aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica e' estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva