Art. 42 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]provvisori - conguagli

[2]1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione. 3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facolta' di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

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