Art. 73

per i redditi sottoposti a tassazione separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) 1. ((Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art73 · fonte su Normattiva