Art. 17 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)Installazione di antenne

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[1]di antenne

[2]1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art17 · fonte su Normattiva