Art. 139 — Nominativo
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A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
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