Art. 157 — Sanzioni civili
Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale. Per le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva