Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni
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Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012 · versione 0 su Normattiva