Art. 372
[1]temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 48, secondo e terzo periodo, legge 13 dicembre 2010, n. 220; articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 1, comma 88, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
[2]1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 30.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; la detrazione spettante e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all', comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' concessa con le modalita' di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
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