Art. 178 — Spese per i collaudi e le ispezioni
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Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 15 settembre 2020 · versione 16 su Normattiva