Art. 210Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e' effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art210 · fonte su Normattiva