Art. 117

[1]Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatta dal Consiglio Superiore, emana le norme e da' le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.

[2]Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonche' quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.

[3]Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art117 · fonte su Normattiva