Art. 117
[1]Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatta dal Consiglio Superiore, emana le norme e da' le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica.
[2]Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonche' quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche.
[3]Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti