Art. 26(Risoluzione delle controversie tra imprese) (ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003)

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Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:

  • a)fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
  • b)richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
  • a)negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
  • b)poter essere designate quali fornitori di una o piu' prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art26 · fonte su Normattiva