Art. 73 — ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003
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Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021 · versione 16 su Normattiva