Art. 78 — Procedura per l'analisi del mercato
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L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilita' di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012 · versione 0 su Normattiva