Art. 78 — Procedura per l'analisi del mercato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →
(( Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
- a)accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonche';
- b)accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN). )) (( L'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. ))
Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021 · versione 16 su Normattiva